- settembre 13, 2018 /
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Il Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016 ha specificato in maniera piuttosto esauriente il modo per le imprese di trasporto di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 33 del Reg. 165/2014. Tale articolo, intitolato “Responsabilità delle imprese di trasporto” nelle prime righe riporta che esse devono garantire “che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”.
Le imprese garantiscono una formazione e istruzioni adeguate per i propri conducenti – ed eventualmente riescono a dimostrarlo con la dovuta documentazione in caso di contenzioso – rispettando le regole contenute in tale decreto, che prevede in primo luogo la possibilità di organizzare corsi di formazione specifici sulla materia.
Le imprese sono obbligate a far frequentare tali corsi di formazione ai propri conducenti se vogliono rispettare le disposizioni dell’art. 33 del Reg. 165/2014.
In altre parole, i corsi sono obbligatori dal momento che la formazione è obbligatoria: essi permettono alle imprese di essere sollevate dalle responsabilità in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti. Sappiamo, perchè stabilito in diversi punti da diverse leggi (art. 174 del codice della strada comma 14, art. 33 del Reg. 165/2014/UE e art. 10 del Reg. 561/2006/CE), che le imprese vengono spesso chiamate in causa in caso di infrazioni o peggio ancora di incidenti stradali che coinvolgono i loro conducenti. Le conseguenze legali ed economiche legate a questo fatto sono sempre pesanti, anche per le realtà aziendali più virtuose che cercano di operare nel pieno rispetto delle regole.
Ben venga allora la possibilità di essere sgravate da questo onere organizzando corsi di istruzione completi ed esaurienti per i propri conducenti.
Resta implicito che i conducenti, per poter circolare e lavorare, non devono avere a bordo nessun documento che attesti la frequenza a tali corsi: sono le imprese che devono dimostrare di averli istruiti sul tachigrafo prima di farli circolare e lavorare.
Le imprese dimostrano di avere rispettato gli obblighi dell’art. 33 del Reg. 165/2014/UE:
- facendo partecipare il proprio personale ai corsi sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici di cui al D.D. Prot. 215 del 12/12/2016 (durata minima 8 ore, validità 5 anni, soggetti abilitati: autoscuole, associazioni di categoria, enti accreditati, ecc.) – al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza della validità di 5 anni
- fornendo ai conducenti il documento con le istruzioni adeguate circa le norme di comportamento – il documento vale 1 anno
- facendo verifiche periodiche sull’attività dei conducenti almeno ogni 90 giorni (che si traduce nello scarico dei dati del tachigrafo ogni 90 giorni e comunque sempre prima che l’autista lasci l’impresa) – l’impresa rilascia un resoconto scritto ogni 90 giorni che deve essere controfirmato dal conducente e conservato presso la sede dell’impresa per almeno 1 anno
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